Regime IVA spese di incasso
A riguardo, la stessa Corte di Giustizia, con sentenza 2 dicembre 2010, causa C-276/09, ha stabilito che le spese di incasso, quali maggiori oneri addebitati dal fornitore di un servizio o dal cedente di un bene in relazione alle modalità di pagamento prescelte dal cliente, concorrono, quali oneri accessori, alla base imponibile della prestazione principale.
Nel nostro ordinamento, in materia di prestazioni e cessioni accessorie l’art. 12 del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che le stesse rientrano nella base imponibile del bene o della prestazione principale, e sono assoggettate al medesimo regime di applicazione al tributo (esenzione, non imponibilità ovvero imponibilità).
Ora, dato che dalla fattura in questione la prestazione principale ai fini Iva risulta non imponibile ex art. 8, comma 2, del D.P.R. n.633/1972, le spese di incasso sostenute dalla società devono seguire lo stesso trattamento fiscale, di non imponibilità ai fini dell’Iva.
Pertanto, la società potrà, in alternativa:
- Richiedere al fornitore l’emissione di una nota di credito ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n.633/1972, ricordando, a tal proposito, che per lo stesso ciò non rappresenta un obbligo bensì una facoltà, dato che lo stesso art. 21, comma 7, del D.P.R. n.633/1972 precisa che se viene emessa una fattura con imponibile superiore a quello reale, l’Iva è dovuta per l’intero ammontare indicato;
- Assolvere all’Iva indicata in fattura (nel caso in esame, quella relativa alle spese di incasso).
Quanto a quest’ultima ipotesi, sia la giurisprudenza che la stessa Amministrazione finanziaria spesso hanno adottato posizioni contrastanti circa la possibilità di poter detrarre l’imposta assolta, sicché c’è il rischio di contestazione di tali importi da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di effettuazione dei controlli.
Fonte dell’articolo ADM Associati: https://www.admassociati.it/regime-iva-spese-di-incasso/